CAPO I. COSTITUZIONE – FINALITA’ – SOCI
ART. 1
E’ costituita la Associazione Italiana di Cristallografia con sede legale in Pavia.
ART. 2
Lo scopo dell’Associazione, che non ha fini di lucro, è quello di promuovere e potenziare lo studio della disposizione degli atomi nella materia, delle sue cause, natura e conseguenze, delle metodologie e delle tecniche relative a tali studi.
Per conseguire questo scopo l’Associazione promuove e sostiene in particolare tutte le iniziative atte a favorire i contatti e gli scambi tra i ricercatori che nell’ambito di diverse discipline coltivano i predetti studi, nonchè tutte le iniziative di divulgazione didattica e di diffusione scientifica della cristallografia, e in particolare:
a) organizza, promuove e favorisce scuole e corsi di formazione scientifica, seminari didattici e di ricerca, convegni e congressi nazionali ed internazionali;
b) stimola e coordina, per conto dei soci, progetti di ricerca e di collaborazione nazionali ed internazionali, di ampio interesse cristallografico teorico o applicativo;
c) appoggia e promuove l’accesso di tutti i cristallografi alle grandi apparecchiature e installazioni scientifiche;
d) attiva e sviluppa relazioni con associazioni e organismi nazionali ed internazionali affini, quali l’International Union of Crystallography e le sue Commissioni, l’European Crystallographic Committee e l’International Organization of Crystal Growth;
e) si avvale di pubblicazioni, indagini e ogni altro mezzo ritenuto opportuno dagli Organi dell’Associazione, ai fini della diffusione dell’informazione e del potenziamento della cristallografia nella didattica, nella ricerca e nell’industria, nel quadro del progresso economico e sociale del Paese.
ART. 3
Può essere iscritta nell’Associazione ogni persona fisica che ne condivida le finalità e la cui domanda d’iscrizione sia presentata da almeno due Soci.
L’iscrizione è subordinata all’approvazione del Consiglio di Presidenza con diritto di appello all’Assemblea, nonchè al pagamento della quota sociale secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Tutti i Soci hanno diritto di presenza e di voto alle Assemblee dell’Associazione. Essi hanno inoltre diritto a partecipare alle votazioni a domicilio e a ricevere le pubblicazioni dell’Associazione destinate alla distribuzione gratuita. Essi hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento.
La qualità di Socio si perde:
a) automaticamente in caso di mancato pagamento della quota annuale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
b) in seguito a deliberazione dell’Assemblea qualora il Socio tenga una condotta gravemente pregiudizievole agli interessi e al prestigio dell’Associazione;
c) per decesso o dimissioni.
ART. 4
Può essere iscritta all’Associazione ogni Organizzazione pubblica o privata che desideri favorire le finalità dell’Associazione e la cui domanda sia approvata dal Consiglio di Presidenza con diritto di appello all’Assemblea.
L’iscrizione è subordinata al pagamento della quota sociale, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Ogni Organizzazione regolarmente iscritta è rappresentata da una persona fisica con diritto a un solo voto per conto dell’Organizzazione nelle delibere dell’Assemblea.
Le Organizzazioni perdono la qualità di Socio negli stessi casi elencati all’Art. 3 dello Statuto in quanto compatibili.
CAPO II. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – LORO COMPOSIZIONE – LORO FUNZIONI
ART. 5
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Presidenza.
L’anno sociale inizia il 1° gennaio.
ART. 6
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per discutere la relazione del Consiglio di Presidenza, trattare questioni scientifiche, tecniche, didattiche e sociali e approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, secondo l’ordine del giorno in precedenza stabilito dal Consiglio di Presidenza e diffuso dal Presidente all’atto della convocazione.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente in seduta straordinaria quando ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da parte di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Presidenza o un decimo dei Soci.
I Soci debbono essere preavvisati della convocazione dell’Assemblea con almeno due mesi di anticipo.
La convocazione con l’ordine del giorno deve essere inviata ai Soci con almeno trenta giorni di anticipo.
ART. 7
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per ogni singola adunanza dell’Assemblea il voto su questioni all’ordine del giorno, da parte di un Socio assente, può essere affidato ad un altro Socio per mezzo di una speciale delega data per iscritto. Ogni Socio non può disporre di più di sei deleghe. Le deleghe non sono valide per l’accertamento del numero legale dell’Assemblea in prima convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, per il quale è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le norme di cui ai successivi articoli 15 e 16.
ART. 8
Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente, dal precedente Presidente, dal Tesoriere e da sei Consiglieri, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente e il Segretario. Il Consiglio dura in carica tre anni. Il Presidente non può essere rieletto nei due trienni successivi. I Consiglieri non possono essere rieletti per più di due trienni consecutivi.
Al Consiglio di Presidenza è affidata la direzione dell’Associazione con il compito di determinare l’indirizzo e le iniziative in accordo ai deliberati dell’Assemblea dei Soci e agli articoli del presente Statuto. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione. A tal fine il Consiglio di Presidenza può affidare compiti specifici a singoli Consiglieri.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte all’anno e può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno.
In ogni caso la convocazione è fatta a domicilio dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data della riunione, mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno.
Il Consiglio delibera validamente con l’intervento di almeno sei dei componenti e tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità decide il voto del Presidente.
ART. 9
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio, cura che le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio abbiano pratica esecuzione e al termine di ogni anno solare provvede ad inviare al Ministero competente una relazione sull’attività svolta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente
Il Segretario tiene i verbali di tutte le riunioni, tiene aggiornato l’elenco degli iscritti all’Associazione, si occupa della corrispondenza e cura la diffusione delle notizie riguardanti l’attività della Associazione.
Il Tesoriere, in conformità con le deliberazioni dell’Assemblea.
CAPO III. SEZIONI E COMMISSIONI
ART. 10
Con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza o di almeno il 10 per cento dei Soci, l’Associazione può articolarsi in Sezioni per aree omogenee di interessi scientifici.
Ogni Socio, all’atto dell’iscrizione o del rinnovo,puo’ esprime la sua volontà di afferire alle Sezioni istituite.
Ciascuna Sezione è presieduta da un Coordinatore, al quale è affidata anche la rappresentanza italiana presso gli organismi internazionali del settore. Ogni Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza, dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi.
ART. 11
L’Assemblea può istituire Commissioni permanenti o temporanee che curino il coordinamento di attività riguardanti questioni scientifiche, tecniche o didattiche di rilevante interesse generale.
Ogni Commissione è composta da almeno tre membri, eletti dai Soci con le norme valide per le elezioni alle cariche sociali. Tali membri restano in carica per non più di tre anni, sono rieleggibili, ma non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive. Ogni Commissione designa al proprio interno un Coordinatore.
Le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio di Presidenza sulla loro attività, di cui rispondono all’Assemblea.
Commissioni temporanee a scopo istruttorio possono anche essere istituite e nominate direttamente sia dall’Assemblea che dal Consiglio di Presidenza.
CAPO IV. ELEZIONI ALLA CARICHE – ASSEMBLEA GENERALE – VOTAZIONI
ART. 12
Negli ultimi sei mesi in cui il Consiglio di Presidenza è in carica si aduna l’Assemblea Generale dei Soci per provvedere alla designazione dei candidati per l’elezione alle cariche sociali.
L’Assembea, con le modalità stabilite dal Regolamento, designa mediante votazione due nomi di Soci per la carica di Presidente, due per quella di Tesoriere e dodici per quelle di Consigliere. Fra tali nomi, con votazione a domicilio, i Soci scelgono i membri del nuovo Consiglio.
L’Assemblea, con le modalità stabilite dal Regolamento, designa inoltre per ciascuna Sezione due nomi di Soci afferenti alla Sezione stessa per la carica di Coordinatore. Fra tali nomi, con votazione a domicilio, i Soci afferenti a ciascuna Sezione scelgono il rispettivo Coordinatore.
Per ogni carica risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti: in caso di parità viene eletto il Socio più anziano di età.
A tutte le altre eventuali vacanze, incluse quelle delle Commissioni, si provvede nominando il primo dei non eletti alla carica vacante.
CAPO V. PATRIMONIO E RENDITE – GESTIONE FINANZIARIA E REVISIONE DEI CONTI
ART. 13
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, regolarmente inventariati, dalle liberalità e contributi che siano a tal uopo specificatamente destinati e dai fondi a tal fine accantonati in sede di bilancio.
La rendita del patrimonio insieme con le quote sociali deve assicurare l’ordinario funzionamento e la normale attività dell’Associazione.
Una quota del patrimonio corrispondente ad almeno 5 annualità delle quote sociali in vigore al momento dell’approvazione del presente Statuto è investita in buoni fruttiferi dello Stato o in altra forma analoga. Ogni anno finanziario il patrimonio viene incrementato con una percentuale non inferiore al 10% delle quote sociali.
Le entrate dell’Associazione sono costituite dal reddito del patrimonio, dalle quote sociali, dalle quote di iscrizione a scuole e convegni organizzati dall’Associazione, e da proventi, liberalità e contributi non specificatamente destinati ad incremento del patrimonio.
ART. 14
L’anno finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.
L’Assemblea, su proposta di almeno due Soci, nomina tra i Soci tre revisori dei conti e tre supplenti che rimangono in carica tre anni e riferiscono all’Assemblea sul conto consuntivo e sull’andamento finanziario dell’Associazione.
CAPO VI. MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 15
Emendamenti o annullamenti, in tutto o in parte, di uno o più articoli dello Statuto e nuovi articoli di Statuto possono essere proposti dal Consiglio di Presidenza, oppure da almeno il dieci per cento dei Soci.
Nell’uno e nell’altro caso le modifiche sono approvate se raccolgono la maggioranza assoluta dei voti durante un’Assemblea in cui siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Soci.
ART. 16
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. La nomina di uno o più liquidatori è effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti del Codice Civile.
ART. 17
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Allegato:
Atto costitutivo originale