Regolamento dell’Associazione Italiana di Cristallografia

approvato dall’Assemblea dei Soci fondatori in Roma il 19-1-1967, modificato dalla V Assemblea Generale in Firenze l’8-5-1971, dalla Assemblea Straordinaria in Roma il 10-12-1982, dalla Assemblea Generale in Torino in 2-9-1985, dalla Assemblea Generale in Giardini-Naxos il 26-9-1995, dall’ Assemblea Generale in Perugia il 14-9-97, dall’Assemblea Generale in Ferrara il 20-9-2006, dall’Assemblea Generale in Copanello di Stalettì (CZ) il 27-9-2007, dall’Assemblea Generale a
Sestri Levante l’11 settembre 2008 e dall’Assemblea Generale a Perugia il 28 Giugno 2017.

CAPO I: SOCI

ART. 1
La quota ordinaria annuale di iscrizione ammonta a Euro 20,00 per i soci con meno di 35 anni; Euro 35,00 per i soci che abbiano compiuto i 35 anni d’ età nell’ anno in cui la quota si riferisce. Per organizzazioni pubbliche o private la quota annuale è di Euro 150,00.

ART. 2
La richiesta delle quote è fatta dal Tesoriere entro il mese d’ottobre dell’anno precedente a quello a cui le quote si riferiscono. Il pagamento deve essere effettuato entro il mese di dicembre, indicando l’eventuale Sezione di afferenza.
Una seconda richiesta è spedita dal Tesoriere entro il successivo mese di febbraio ai Soci non in regola con il pagamento.
I Soci decaduti per effetto dell’art. 3 dello Statuto non hanno diritto di voto e non vengono conteggiati nei quorum stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
In caso di decadenza per morosità, il nome del Socio viene depennato dall’indirizzariodell’Associazione dopo due anni finanziari. Il Consiglio di Presidenza comunica al Socio la cancellazione.
I Soci decaduti per morosità riacquistano la qualità di Socio all’atto del versamento della quota arretrata di un anno finanziario, oltre l’anno in corso.

ART. 3
Sono dimissionari i Soci che presentano per iscritto la loro decisione al Presidente.

CAPO II. ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI E ALLE COMMISSIONI

ART. 4
Per la designazione dei candidati alle cariche sociali l’Assemblea sceglie, a norma dell’art. 12 dello Statuto, i nominativi da elenchi contenenti almeno:
a) due nomi per la carica di Presidente;
b) due nomi per la carica di Tesoriere;
c) dodici nomi per le cariche di Consigliere;
d) due nomi di Soci afferenti a ciascuna Sezione per la carica di Coordinatore di Sezione.
I nominativi di cui al comma precedente sono proposti dal Consiglio di Presidenza uscente e da qualsiasi gruppo di almeno dieci Soci partecipanti all’Assemblea.
Ogni partecipante all’Assemblea designa su apposita scheda, scegliendoli dai suddetti elenchi, un nominativo per la carica di Presidente, uno per quella di Tesoriere, non più di sei per quella di Consigliere e uno per quella di Coordinatore di ciascuna Sezione. Entro ciascuno di questi quattro gruppi di nominativi viene eseguita seduta stante una graduatoria in base al numero di voti ricevuti.
I candidati alle cariche sociali da proporre ai Soci per la votazione a domicilio sono designati, nell’ordine delle rispettive graduatorie, in numero doppio rispetto alle cariche da ricoprire, salvo quanto previsto nel comma successivo.
In caso di esplicita rinuncia di uno dei candidati designati dall’Assemblea, subentra il primo che segue nella graduatoria dei voti, ove esistente. In caso di parità viene designato il Socio più anziano in età.
Lo stesso nominativo non può essere proposto per più di due cariche sociali.

ART. 5
L’elezione finale viene fatta attraverso votazione on-line in uno spazio riservato sul sito web dell’Associazione che sia accessibile ai soli soci in regola col pagamento della quota associativa.
Essa comporta la scelta da parte di ogni Socio di un nome per la carica di Presidente, uno per quella di Tesoriere e non più di tre per quella di Consigliere.
Per l’elezione a domicilio del Coordinatore di Sezione votano solo i Soci afferenti alla rispettiva Sezione, designando un solo nominativo.
Per ciascuna carica sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Se un Socio risulta eletto a più di una carica, deve optare, prima dell’insediamento del nuovo Consiglio, per la carica che preferisce; il posto vacante viene ricoperto dal candidato che segue nella graduatoria.
Nel caso che l’esito delle elezioni non porti a ricoprire tutte le cariche sociali, per quelle rimaste vacanti si provvederà a nuove elezioni con le stesse modalità, sui nominativi già proposti dall’Assemblea, esclusi gli eletti.

ART. 6
Per la designazione dei candidati a membro di ciascuna delle Commissioni di cui all’Art. 11 dello Statuto, l’Assemblea sceglie, se la Commissione è composta da tre membri, sei nominativi da un elenco di almeno sei nomi proposti dal Consiglio di Presidenza e da qualsiasi gruppo di almeno dieci Soci partecipanti all’Assemblea.
Ogni partecipante all’Assemblea non può designare sull’apposita scheda più di tre nominativi.
I sei nomi che hanno raccolto il maggior numero di voti sono proposti per la votazione adomicilio ai Soci, i quali ne scelgono per l’elezione non più di due.
Risultano eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Se la Commissione è composta da più di tre membri, il numero dei nominativi proposti, di quelli votati e di quelli eletti, indicati nel presente articolo, viene aumentato in proporzione, con arrotondamento per difetto.

ART. 7
I nominativi dei candidati, accompagnati da un breve curriculum, devono essere inviati per via elettronica ai Soci a cura del Consiglio di Presidenza entro un mese dai deliberati dell’Assemblea. I voti devono essere espressi mediante le procedure descritte nell’art. 5 entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’invio ai Soci dei nominativi stessi. I voti effettuati mediante procedura telematica vengono scrutinati mediante conteggio automatico dei voti espressi. Un garante della votazione viene nominato dalla stessa Assemblea che ha proceduto alle designazioni dei
candidati o, in mancanza, dal Consiglio di Presidenza. Il garante provvede entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza sopraindicata, con l’assistenza del Segretario dell’Associazione, alla verifica del conteggio dei voti espressi mediante il sito web.

CAPO II BIS. SEZIONI

ART. 8 BIS
L’organizzazione dell’attività scientifica di ciascuna Sezione può essere svolta attraverso una Commissione istituita ai sensi dell’Art.11 dello Statuto. In tal caso i membri della Commissione devono afferire alla Sezione. Di tale Commissione fa parte d’ufficio il Coordinatore di Sezione, che la presiede.

ART. 8 TER
Nella Associazione sono costituite le seguenti Sezioni: 1. Crescita dei Cristalli, 2. Macromolecole Biologiche.

CAPO III. GESTIONE FINANZIARIA

ART. 9
Le entrate dell’Associazione non vincolate a patrimonio debbono essere depositate a interesse presso un Istituto di Credito, secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza.
Ogni altro investimento di questa o qualsiasi altra somma di danaro che possa venire in possesso dell’Associazione deve essere autorizzato dalla Assemblea dei Soci.

CAPO IV. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 10
Modifiche al Regolamento, purchè non in contrasto con le norme statutarie, possono essere proposte dal Consiglio di Presidenza, oppure da almeno il cinque per cento dei Soci.
Le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza dei partecipanti all’Assemblea dei Soci.